Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi Senato della Repubblica
333, § 3 e, per quanto riguarda gli «acta vel instrumenta a Romano Pontifice in forma specifica confirmata», il can. J. Herranz, «La triplice articolazione della potestà di governo nella Chiesa», relazione al XIII Incontro del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, La Mendola 1986, p. 17; J.L. Gutiérrez, «Estudios sobre la organización jerárquica de la Iglesia», Pamplona 1987, p. 200. D) “Recognitio” dei decreti degli Organismi episcopali. Le risoluzioni delle Sessioni plenarie e ordinarie approvate dal Sommo Pontefice saranno notificate alla Segreteria di Stato ed eventualmente agli altri Dicasteri interessati ratione materiae. Quanto al significato giuridico di questa «recognitio», essa è da considerarsi un atto della Suprema autorità con il quale si permette autoritativamente (si autorizza) la promulgazione di una legge o decreto legislativo dell’autorità inferiore. Ma, come si fece notare durante i lavori di preparazione del nuovo CIC, tale «recognitio non est tantum formalitas quaedam, sed actus potestatis regiminis, absolute necessarius (eo deficiente actus inferioris nullius valoris est) et quo https://www.traduttoristrade.it/ imponi possunt modificationes, etiam substantiales in lege vel decreto ad recognitionem praesentato»[41]. Da notare, però, che con la «recognitio» non si cambia né la natura né l’autore del provvedimento.
Riferimenti normativi esterni.
Con l’attribuzione di questa funzione al Consiglio Pontificio per i Testi Legislativi viene affidata stabilmente ad un organismo della Santa Sede, per la prima volta nella storia della Chiesa, una competenza simile a quella che negli ordinamenti statali hanno le Corti Costituzionali. Ho voluto comunque sottolineare la parola simile perché, anche se in pratica la finalità è identica (salvaguardare, cioè, il principio della gerarchia delle norme), lo strumento giuridico e l’ampiezza della competenza non sono certamente gli stessi negli ordinamenti statali e nell’ordinamento canonico. In primo luogo, perché il Consiglio non è un tribunale; in secondo luogo, perché la sua competenza – in mancanza di una legge costituzionale o fondamentale – non è delimitata come avviene negli Stati dalla natura delle leggi (le leggi cosiddette ordinarie) ma dalla fonte di diritto da cui emanano (i legislatori «infra supremam auctoritatem»). Le ragioni di queste differenze, che rendono il Consiglio un organismo atipico dal punto di vista civilistico – come atipica è la stessa società ecclesiastica riguardo alle società puramente umane –, sono state le seguenti. L’ipotesi su cui si basa il presente articolo è che la disciplina della linguisticaapplicata possa dare un valido contributo al miglioramento dellascrittura legislativa. Ricevuti i voti, il Segretario convoca la Consulta, inviando simultaneamente e con sufficiente anticipo la relativa documentazione. Il Pontificio Consiglio ha un Regolamento proprio, approvato dalla Segreteria di Stato. Questo Regolamento integra, come previsto dalla Cost. «Pastor Bonus»[47] il “Regolamento Generale della Curia Romana” del 1 luglio 1999, alle cui norme si rimanda in tutto ciò che riguarda l’assunzione e le attribuzioni specifiche del personale, la procedura generale del lavoro, ecc.
Partizioni interne degli articoli.
La Corte Costituzionale valuta la costituzionalità dei decreti in caso di conflitti o dubbi sulla legittimità. P.A. Bonnet, «La Codificazione canonica nel sistema delle fonti tra continuità e discontinuità», in AA.VV., Perché un codice nella Chiesa, Bologna 1984, p. 105. Sono invitati alla Consulta almeno sei Consultori – compresi quelli che hanno redatto i voti per le questioni in studio –, ed eventualmente anche qualche Collaboratore esterno particolarmente esperto in qualcuna delle materie da trattare. L’Officiale a ciò incaricato redigerà accurato verbale della discussione e delle conclusioni raggiunte nella Consulta. Ulteriori informazioni «Articolo 15 – § 1. Il Consiglio risponde in forma ufficiale ai quesiti presentati dai Dicasteri della Curia Romana, dagli Organismi episcopali, dagli Ordinari latini e dai Gerarchi orientali.
- Da notare, però, che con la «recognitio» non si cambia né la natura né l’autore del provvedimento.
- Mi sembra opportuno rilevare, quanto all’espressione “richieste legittimamente presentate in materia dagli interessati” (art. 24, § 1), che essa è stata desunta per doverosa fedeltà normativa dall’art.
- In un suo commento alla Cost.
- 158 della «Pastor Bonus», e va intesa nel senso di richieste presentate da persona o persone che siano soggette alla legge in questione od abbiano al riguardo un interesse legittimo da tutelare.
- Gli allegati non contengono nelle note esplicative ulteriori disposizioni sostanziali, che devono invece trovare collocazione nell'articolato.
Il decreto legislativo in Italia è un atto normativo del Governo che segue un iter ben definito, dalla proposta ministeriale, passando per il Consiglio dei Ministri, fino all'emanazione del Presidente della Repubblica. Questo strumento è vincolato dalla legge di delega e può essere oggetto di valutazione costituzionale. I Testi Unici e le deleghe accessorie giocano un ruolo cruciale nella sistematizzazione e nell'aggiornamento dell'ordinamento giuridico. A) Tabelle, quadri, prospetti, elenchi, eccetera, non sono inseriti nel testo degli articoli né in allegato ad essi, ma in allegato al testo legislativo, dopo l'ultimo articolo. Il Consiglio ha anche esaminato, in vista della relativa “recognitio” a norma del can. 451 CIC, 110 Statuti di Conferenze episcopali. H) riguardo a quest’ultimo criterio, va però rilevato a scanso di equivoci che la “mens legislatoris” non è da identificare sempre con la “mens consultorum” e neppure con la «mens Patrum Commissionis» che, nel processo di elaborazione degli schemi o progetti legislativi dei due Codici – CIC e CCEO – appare nei verbali dei Gruppi di studio o delle Plenarie pubblicati rispettivamente su “Communicationes” o su “Nuntia”. Certamente le opinioni maggioritarie che appaiono discusse e votate in queste riunioni hanno un grande valore, specie quando il testo del progetto o schema non è stato poi modificato in seguito all’ultimo esame fatto personalmente dal Santo Padre o alla Sua presenza, ma la “mens legislatoris” può anche apparire da altri atti magisteriali o legislativi connessi al concreto testo canonico da interpretare. Le regole e raccomandazioni contenute nella circolare si integrano con «le indicazioni sull'istruttoria legislativa in commissione» presenti nelle circolari dei Presidenti delle Camere del gennaio 1997. [39] Infatti, ogni potestà legislativa nella Chiesa «exercenda est modo iure praescripto» (CIC can. 135, § 2), e per quanto riguarda le Conferenze episcopali la legge universale ha stabilito delle norme sia sulle materie che possono o debbono essere oggetto di tale legislazione particolare, sia sulle condizioni ad validitatem (CIC can. 455, §§ 1-2). Questa peculiare forma d’interpretazione autentica per modum legis, che non trova adeguato riscontro negli ordinamenti civili, non soltanto ha fondamento in una tradizione millenaria che affonda le sue radici nel diritto romano, ma poggia su solide ragioni dottrinali riguardanti la nozione stessa della legge canonica e della potestà ecclesiastica[13]. [44] Questo criterio generale chiude in certo modo la lunga discussione tra i canonisti circa la potestà legislativa o meno delle Congregazioni della Curia Romana. Recenti studi linguistici dimostrano che i legislative draftersspesso non colgono l’essenza dei concetti politici che hanno il compitodi comunicare, proponendo un metodo attraverso il quale questi ultimipossano raggiungere tale obiettivo e di verificarne l’adeguatezza e rispondenzaalla volontà del legislatore. Al fine di rendere i testi specialistici piùaccessibili in termini di elaborazione e interpretazione, i linguisti propongonola easification delle proposizioni normative, in modo da rendere il testochiaro, preciso, univoco, onnicomprensivo e il più trasparente possibile inbase alle risorse linguistiche a disposizione del legislative drafter. L’articoloprevede inoltre una comparazione fra le easification strategies e le simplificationstrategies, e i casi in cui ciascuna strategia possa essere applicata consuccesso a seconda della tipologia del testo e della funzione che esso devesvolgere nelle intenzioni del legislatore. https://blogfreely.net/trad-servizi/servizi-di-traduzione-per-contratti-e-accordi-legali Mi sembra opportuno rilevare, quanto all’espressione “richieste legittimamente presentate in materia dagli interessati” (art. 24, § 1), che essa è stata desunta per doverosa fedeltà normativa dall’art.